Con una decisione che avrà risonanza ben oltre i confini italiani, il Tribunale Civile di Firenze ha emesso una storica sentenza che condanna l’Associazione Italiana Vittime delle Sette (AIVS) per una campagna di diffamazione e incitamento contro l’organizzazione religiosa buddista Soka Gakkai. La sentenza respinge con forza l’etichetta di “setta” spesso utilizzata dai gruppi antisette, affermando la piena legittimità e lo status religioso della Soka Gakkai agli occhi dello Stato italiano.
Nelle parole del giudice, “L’Istituto Buddista non è una setta ma un ente religioso riconosciuto dallo Stato” — L’Istituto Buddista non è una setta ma un ente religioso riconosciuto dallo Stato. È una linea che taglia attraverso anni di discorsi tossici promossi da associazioni come l’AIVS, i cui metodi la Corte ha ritenuto non solo diffamatori ma deliberatamente ostili, umilianti e infondati.
Una lunga campagna di diffamazione
La causa, intentata dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), è nata da un’incessante campagna di diffamazione pubblica da parte dell’AIVS e dei suoi leader, Antonio Occhiello e Francesco Brunori. Per un periodo di anni, l’associazione ha pubblicato post su Facebook e interviste in cui accusava l’organizzazione buddista di essersi assicurata il riconoscimento del governo e fondi pubblici (tramite il meccanismo fiscale italiano dell’8×1000) attraverso accordi politici clandestini – una fantasia che coinvolge l’ex primo ministro Matteo Renzi e giganti aziendali giapponesi come Mitsui.
Le accuse divennero grottescamente teatrali. L’IBISG è stato definito un “gruppo coercitivo di tipo mafioso”, una “società segreta simile alla P2” e “un’infestazione” che si era insinuata nelle istituzioni italiane – dal Parlamento al servizio sanitario e persino alla magistratura. A un certo punto, il gruppo è stato descritto come “il culto più ricco e pericoloso del mondo” – un linguaggio più adatto alle teorie del complotto pulp che a una critica seria.
Come se ciò non bastasse, l’AIVS ha anche diffuso un video sul proprio canale YouTube in cui si vedono individui che bruciano l’arma Gohonzon – un oggetto sacro centrale nella pratica devozionale della Soka Gakkai – con la didascalia beffarda, « bruciare il rotolo della sfortuna ». Non si è trattato solo di un vile atto di denigrazione religiosa, ma di un gesto calcolato di violenza simbolica.
La confutazione di un giudice
La Corte, presieduta dal giudice Massimo Maione Mannamo, non ha risparmiato critiche. La sentenza riconosce la legittimità dello status della Soka Gakkai ai sensi della legge italiana – riconoscimento formalizzato attraverso un accordo siglato con lo Stato italiano e ratificato all’unanimità da entrambi i rami del Parlamento nel 2016. Come ricorda la decisione, “La legge fu approvata all’unanimità” — La legge è stata approvata all’unanimità – in un processo trasparente iniziato oltre un decennio prima.
Pertanto, le accuse di subdolo favoritismo politico sono state respinte in quanto infondate e l’affermazione secondo cui l’organizzazione operava senza il controllo pubblico delle sue finanze si è rivelata falsa. La Corte ha osservato che la Soka Gakkai aveva presentato pubblicamente rapporti finanziari riguardanti i suoi contributi 8×1000 per diversi anni, un punto che l’AIVS ha ignorato nelle sue dichiarazioni.
Ma forse l’aspetto più significativo della sentenza è il fermo rifiuto da parte della Corte dell’uso della parola “setta” – culto – descrivere un organismo religioso riconosciuto. Il giudice ha sottolineato che il termine porta con sé “indubbia connotazione negativa” – una connotazione indiscutibilmente negativa – cioè “offensiva per la reputazione di un’istituzione religiosa riconosciuta come tale dalla legge”.
A coloro che sostengono che si trattasse semplicemente di riecheggiare opinioni pubblicate in libri o espresse da giornalisti stranieri, la Corte ha risposto chiaramente: ripetere accuse non verificate e diffamatorie non esonera dalla responsabilità di garantire veridicità e rispetto. L’AIVS, ha affermato la Corte, non si è limitata a riportare le critiche degli altri: le ha amplificate, esagerate e trasmesse con uno stile malizioso.
Il giudice ha condannato i post dell’AIVS come “gratuiti, offensivi, denigratori e sprezzanti” – gratuiti, offensivi, denigratori e sprezzanti – aggiungendo che tali attacchi superano di gran lunga i confini della libertà di espressione o del legittimo diritto di critica.
Danni e conseguenze
La Corte ha riconosciuto 35.247 euro di danni non materiali alla Soka Gakkai, riconoscendo esplicitamente il danno reputazionale causato dalla campagna diffamatoria. Anche se questa cifra è inferiore ai 160.000 euro inizialmente richiesti, la sentenza rappresenta comunque una vittoria morale e legale.
Ancora più importante, all’AIVS e ai suoi leader è stato ordinato di:
- Rimuovere tutti i contenuti diffamatori dalla propria pagina Facebook;
- Pubblicare la sentenza completa del tribunale sulla loro pagina;
- Cessare la futura pubblicazione di materiale simile.
Il giudice ha inoltre respinto il tentativo dell’AIVS di sostenere che l’AIVS agiva nell’interesse pubblico o in linea con la sua missione di « combattere le sette ». La sentenza è chiara: la diffamazione ammantata di retorica attivista è pur sempre diffamazione.
Una resa dei conti per l’industria anti-sette
Questa sentenza è più di uno schiaffo legale. È un atto d’accusa contro le tattiche da tempo utilizzate associazioni antisettein Italia e non solo. Per decenni, questi gruppi hanno operato sotto il manto della difesa delle vittime, impiegando metodi più adatti alla guerra ideologica che all’indagine basata sull’evidenza.
Associazioni come l’AIVS hanno spesso offuscato il confine tra cane da guardia e cacciatore di streghe. La loro strategia predefinita prevede l’etichettatura delle religioni minoritarie come “sette”, invocando accuse non verificate di manipolazione psicologica e trasformando la paura pubblica in un’arma. In molti casi, le loro azioni hanno conseguenze nel mondo reale: stigmatizzano i credenti, danneggiano la reputazione e ostacolano il diritto alla libertà religiosa.
La sentenza di Firenze affronta frontalmente questa strategia. Afferma che ci sono limiti – legali, etici e costituzionali – a quanto lontano si può spingersi in nome della “critica”. Riconosce inoltre che il diritto alla libertà religiosa, sancito dall’articolo 8 della Costituzione italiana, si applica tanto ai nuovi movimenti religiosi quanto alle antiche tradizioni.
Il quadro più ampio
La Soka Gakkai, con quasi 100.000 aderenti in Italia e una presenza in più di 190 paesi, è parte di un movimento globale che promuove la pace, la cultura e l’educazione. Ha riconoscimento legale formale in Italia e collabora in modo trasparente con lo Stato in materia di ripartizione fiscale.
Etichettare un tale movimento come una “setta” – e denigrare le sue convinzioni, pratiche e aderenti nei forum pubblici – non è solo un insulto; è una forma di intolleranza religiosa. Se effettuato in modo sistematico e malizioso, come ha fatto l’AIVS, diventa un errore legale. Questa è la sostanza della decisione del Tribunale di Firenze.
La sentenza dovrebbe servire da campanello d’allarme sia ai governi che ai media. C’è un urgente bisogno di riesaminare la legittimità, la responsabilità e le basi ideologiche delle organizzazioni antisette. È tempo di chiedersi chi ha dato loro l’autorità di dichiarare cosa è o non è una religione – e di mantenerli agli stessi standard di verità, equità e rispetto che così spesso richiedono agli altri.
In un momento in cui la diversità religiosa sta crescendo e le fedi minoritarie stanno diventando più visibili, la sentenza di Firenze rappresenta una pietra miliare – non solo per la Soka Gakkai, ma per la più ampia difesa della libertà religiosa e della dignità umana nelle società democratiche.
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